Su alcune questioni di qualificazione delle “guerre ibride” nel diritto internazionale

Gerasimova K.I., studentessa magistrale, Università Statale Bielorussa

Supervisore scientifico: Prof.ssa Dovgan E.F., Dottore in Scienze Giuridiche, Professore

Ad oggi non esiste un concetto, una definizione o una qualificazione unificata di “guerra ibrida”, né sono stati elaborati trattati internazionali universali che regolino i conflitti armati “ibridi”. Il termine “conflitto armato ibrido” è in gran parte politicamente connotato e, dal punto di vista giuridico, non è documentato né sancito in alcun atto normativo. In questo contesto sorgono alcune domande: quali norme di diritto internazionale si applicano a tali conflitti e se possano essere applicate in generale? A quale tipo di conflitto armato devono essere attribuite le “guerre ibride”?

Nella letteratura giuridica esistono diverse opinioni sulla definizione di “guerra ibrida”. Ad esempio, secondo una definizione, “una guerra ibrida è il raggiungimento di obiettivi politici principalmente attraverso la disgregazione interna del nemico (il sabotaggio del suo potenziale militare ed economico, l’influenza informativo-psicologica, metodi partigiani e di sabotaggio nella condotta della lotta armata), con un impiego minimo, per quanto possibile, della forza militare” [1].
Secondo un’altra definizione, “una guerra ibrida è una combinazione di azioni militari aperte e segrete, provocazioni e sabotaggi, unite alla negazione del proprio coinvolgimento, il che rende molto difficile una risposta pienamente adeguata” [2].

Come noto, nel caso di un conflitto armato internazionale (CAI), si applica l’art. 2 comune a tutte e quattro le Convenzioni di Ginevra del 1949 [4] e il Protocollo Addizionale I [5]. Nel caso di un conflitto armato non internazionale (CANI), si applica l’art. 3 comune a tutte e quattro le Convenzioni di Ginevra del 1949 [4] e l’art. 1 del Protocollo Addizionale II [6].

La difficoltà consiste anche nel fatto che nelle “guerre ibride” possono essere presenti elementi sia dei CAI sia dei CANI. Un esempio di ciò è il conflitto armato noto come “Seconda guerra del Libano” del 2006 tra Israele e “Hezbollah”, in seguito al quale il Consiglio di Sicurezza dell’ONU adottò la Risoluzione 1701 (2006) [3, p. 330; 7]. Da un lato, tale conflitto può essere considerato un CANI tra le forze armate israeliane e un gruppo armato non statale operante nel territorio del Libano; dall’altro lato, tenendo conto del sostegno significativo che “Hezbollah” riceveva da Iran e Siria, sorge la questione del grado di coinvolgimento di questi Stati e della possibilità di qualificare il conflitto come internazionale. Una situazione analoga si osserva nei conflitti armati tra Russia e Ucraina, così come tra Israele e Palestina.

Tali esempi rappresentano una sfida per il diritto internazionale umanitario e finora non hanno trovato un’adeguata regolamentazione giuridica.

Pertanto, la moderna “guerra ibrida” è una combinazione di forme di combattimento regolari (lecite) e irregolari (illecite). La qualificazione delle moderne “guerre ibride” risulta quindi complessa dal punto di vista del diritto internazionale e richiede ulteriori ricerche scientifiche e un’adeguata formalizzazione nei documenti giuridici internazionali (ad esempio, mediante l’introduzione di modifiche pertinenti alle Convenzioni di Ginevra del 1949).

Fonte:

https://elib.bsu.by/handle/123456789/322733

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/324447/1/gerasimova_sbornik33-24.pdf


Bibliografia

  1. Kabachenko, A.M. Caratteristiche della condotta della guerra nelle condizioni moderne: tratti distintivi delle “guerre ibride”. [Risorsa elettronica]. – URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/d5c/osobennosti-vedeniya-vojny-v-sovremennyh-usloviyah.pdf

  2. Martynenko, E.V., Bisultanov, A.K. La guerra ibrida e il diritto internazionale umanitario. [Risorsa elettronica] // Portale giuridico eurasiatico. – URL:  https://www.eurasialegal.info/index.php/mezhdunarodnoe-pravo/5281-2017-07-12-09-29-20?ysclid=m2vzryi3o5987485714

  3. Melzer, N. Diritto internazionale umanitario: corso generale. Mosca: Comitato Internazionale della Croce Rossa, 2017. – 417 p. – P. 330.

  4. Convenzione di Ginevra (I) per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna del 12 agosto 1949. [Risorsa elettronica]. – URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-1.htm

  5. Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I). [Risorsa elettronica]. – URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/treaties-additional-protocol-1.htm

  6. Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II). [Risorsa elettronica]. – URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/6lkb3l.htm

  7. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Risoluzione 1701 (2006) dell’11 agosto 2006 sul cessate il fuoco in Libano. [Risorsa elettronica] // Sito ufficiale ONU. – URL: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n06/465/05/pdf/n0646505.pdf

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